Il governatore Nicola Zingaretti e il ministro alla Salute Roberto Speranza hanno firmato l’ordinanza: divieto di circolazione dalle 24 alle 5. Torna l’autocertificazione (clicca qui per scaricarla).

Da lunedì si potenzia la didattica a distanza per superiori e università.

Scatta domani nel Lazio il coprifuoco da mezzanotte alle cinque per contrastare il coronavirus. Il governatore Nicola Zingaretti e il ministro alla Salute Roberto Speranza hanno firmato ieri sera l’ordinanza con la quale a partire da domani si prevede il divieto di circolazione dalle 24 alle 5. Si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro, urgenza o salute e per «comprovate esigenze» che dovranno essere giustificate con un’autocertificazione. Il provvedimento impone il divieto di spostamento dei cittadini e la chiusura dei locali.

Tra le tre misure contenute nell’ordinanza, scaturita dopo un ampio confronto avvenuto nella giornata di ieri, anche il potenziamento della didattica a distanza che sarà attivata al 50% per le scuole superiori, esclusi gli studenti del primo anno, e al 75% per le Università, tranne le matricole, a partire da lunedì.

È stato anche deciso di allestire nuovi posti letto per i Covid e per la terapia intensiva.

L’ordinanza ha una validità di 30 giorni.

Il testo dell’ordinanza:

VISTI gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti- legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all’andamento epidemiologico su scala internazionale;

VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparazione per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

CONSIDERATO che.- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numerosi contagiati, registrato anche in correlazione all’aumento dell’attività di testing;- come evidenziato nel documento del Ministero della Salute citato, sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di preparedness e, quindi, di potenziamento del contenimento già attuato e, in attesa dell’immunità, misure volte alla strutturazione di un sistema di convivenza e adattamento del Servizio Sanitario alla gestione delle patologie in modo combinato con il virus, per pazienti positivi, spesso asintomatici o paucisintomatici;- in proposito, le Azioni di Fase VI, elaborate dalla Direzione Salute della Regione Lazio, richiedono un ulteriore potenziamento in termini di offerta ospedaliera e di presa in carico e gestione territoriale dell’attività assistenziale, con incremento della dotazione posti letto COVID dedicati e con la predisposizione di percorsi seprati, rafforzando le funzioni di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza;

DATO ATTO che- con nota prot. n. 837904 del 30 settembre 2020 inoltrata a tutte le associazioni di categoria e agli enti del SSR l’amministrazione ha richiesto l’eventuale manifestazione di disponibilità all’allestimento di posti letto per acuti ordinari, di terapia intensiva, semintensiva, e di posti UDI oltre che di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale in regime residenziale;- con proprie note le strutture Ospedale Israelitico, Villa Tiberia, Villa Serena, San Feliciano, Policlinico Di Liegro, Ospedale Vannini, Campus Bio Medico, INI Città Bianca, Villa delle Querce, Casa di Cura Guarnieri, IDI, Nuova Itor, Regina Apostolorum, Policlinico Casilino, Villa S. Pietro Fatebenefratelli, Policlinico Gemelli hanno manifestato l’interesse alla destinazione delle stesse a Covid Center (totale o parziale) dedicate all’assistenza di pazienti affetti da virus SARS-CoV-2;in data 20 ottobre 2020 le Aziende e gli Enti del SSR pubblici hanno rappresentato le azioni di sistema che stanno approntando per far fronte all’intervento di rafforzamento e di gestione combinata di assistenza verso pazienti positivi;

RITENUTO opportuno, pertanto, allo scopo di potenziare l’offerta sanitaria e contrastare e contenere il diffondersi del virus, provvedere nei seguenti termini:- incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID- 19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1),- dare mandato alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all’attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell’attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;- dare mandato alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, di disporre l’eventuale e necessario adattamento dell’assetto complessivo dell’offerta assistenziale in linea con l’evoluzione dell’emergenza COVID-19;- limitare gli spostamenti durante la fascia oraria 24:00-5:00 del giorno successivo a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;- potenziare la didattica a distanza sia presso le scuole secondarie che presso le università;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus emana la seguente ordinanza:

Art. 1 (Potenziamento della rete COVID)

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1),
  2. Alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all’attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell’attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;
  3. La Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, disporrà l’eventuale e necessario adattamento dell’assetto complessivo dell’offerta assistenziale in linea con l’evoluzione dell’emergenza COVID-19.

Art. 2 (Limitazione agli spostamenti in orario notturno)

  1. Sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO 2).

Art. 3 (Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università)

  1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno;
  2. Le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attività nei laboratori scientifici, le attività formative da esercitare necessariamente presso servizi clinici secondo piani definiti dalle strutture preso le quali vengono svolti, le attività di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili).

Art.4 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni dell’articolo 1 della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione.
  2. Le disposizioni dell’articolo 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24:00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.
  3. Le disposizioni dell’articolo 3 della presente ordinanza producono effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.
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