In vista dell’appuntamento del 25 settembre la Prefettura ricorda i principali adempimenti da rispettare.
In vista delle consultazioni elettorali del 25 settembre, la Prefettura di Roma ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. Nella circolare n. 85 del 05/08/2022 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha ricordato anzitutto la “Delimitazione bre a domenica 25 settembre edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori”. “dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati: il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale” secondo cui le Giunte comunali “devono provvedere a individuare e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda”. Nella circolare viene poi ricordato come pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore”. Regolamentata anche la “Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili” che “è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi”. I comuni “sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti”. Previste “Agevolazioni fiscali” con “l’aliquota IVA del 4 per cento” per “materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica”. Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 10 settembre “è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”. Nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 24 settem2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell’8 aprile 1980). Nella circolare viene inoltre ricordato come “L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli