Marina Roma Yachting e Adsp soccombono in secondo grado: gara da rifare per la concessione del porto turistico della capitale.
CIVITAVECCHIA – (ShippingItaly). “In accoglimento dei citati motivi e per le dirimenti ragioni esposte, tutti gli atti gravati in primo grado devono essere annullati, assorbendosi ogni restante questione qui dedotta dall’appellante negli altri motivi e correlativamente eccepita dai suoi contraddittori nel presente giudizio, del tutto superflua ai fini del decidere sul piano giuridico, con la regressione del procedimento alla sua fase iniziale e, cioè, a quella di pubblicazione della domanda, prevista dall’art. 4 del d.P.R. n. 509 del 1997”.
Con queste parole il Consiglio di Stato accoglie quasi integralmente il ricorso promosso dalla società Porto Storico Srl che fa capo al genovese Giulio Schenone nel lungo contenzioso amministrativo contro la port authority di Civitavecchia e la società Marina Roma Yachting Srl per l’assegnazione degli approdi per i super yacht nello scalo laziale.
La vicenda ha origine nell’autunno del 2015 quando la Porto Storico presentò una domanda di concessione demaniale marittima avente ad oggetto i beni demaniali marittimi e gli specchi acquei costituenti il bacino storico del porto di Civitavecchia nonché le relative pertinenze, allo scopo di realizzarvi e gestirvi “un approdo turistico e le relative attività complementari ed accessorie, ivi comprese quelle ricettive, culturali (per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni di rilevanza artistica, storica e architettonica), commerciali (negozi, servizi di ristorazione), tecniche e amministrative (uffici, servizi ai diportisti e agli equipaggi, rimessaggio)”.
Alcuni mesi più tardi, “con il provvedimento dell’Autorità di Sistema del 22 aprile 2016 si rendeva noto che erano pervenute quattro domande in concorrenza, tra le quali (in data 5 aprile 2016), costituita soltanto il 23 marzo 2016 e controllata da Port Mobility s.p.a., che ne detiene il 70% del capitale sociale e ne ha designato il Presidente nella persona del proprio legale rappresentante (dott. Guido Azzopardi)”.
Nella sentenza i giudici del Consiglio di Stato scrivono che “l’ammissione dell’offerta, presentata da Roma Marina, abbia falsato irrimediabilmente sin dal principio la valutazione che la conferenza dei servizi doveva svolgere, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 509 del 1997, rendendo necessario riaprire il confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati e una serena, imparziale, completa ed esaustiva rivalutazione, da parte di tutte le amministrazioni competenti – ivi compresa la stessa Autorità di Sistema – ai sensi dell’art. 5 del medesimo d.P.R. n. 509 del 1997, della stessa domanda presentata fin dal 2017 da Porto Storico”.
Secondo i giudici “la riapertura del confronto concorrenziale attraverso una nuova pubblicazione della domanda di Porto Storico si rende necessaria in quanto quest’ultima non ha mosso censure idonee a contestare le carenze riscontrate in seno di conferenza alle sue proposte progettuali”.
Il Consiglio di Stato sottolinea di aver già chiarito con sentenza del 2019 “che non sussiste alcuna ipotesi o possibilità di deroga al principio del confronto concorrenziale, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”. Oltre a ciò aggiunge che “l’Autorità di Sistema (portuale, ndr) ridisporrà, quindi, nuovamente la pubblicazione della domanda di Porto Storico di Civitavecchia, come era già avvenuto in precedenza, […] assegnando tuttavia preventivamente alla stessa Porto Storico un congruo termine per eventuali modifiche, tenuto conto del tempo trascorso”. “A tale adempimento preliminare alla pubblicazione, necessario ai fini conformativi, provvederà entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza” ordina il onsiglio di Stato, aggiungendo che, “all’esito di tale adempimento l’Autorità farà infine luogo alla nuova pubblicazione, in un termine che non può essere inferiore a trenta né superiore a novanta giorni […] e decorrente dalla presentazione della nuova proposta o dalla conferma da parte di Porto Storico della proposta precedente.
La partita per il porto turistico e per l’accoglienza dei super yacht nel porto di Civitavecchia dunque è riaperta.