Improcedibile il ricorso di Apulia Logistics, respinta anche in appello la sospensiva dell’aggiudicazione a Logiport (Grimaldi) chiesta da Gnv.
CIVITAVECCHIA – (A.M. – SHIPPING ITALY). Fin dall’inizio la procedura di aggiudicazione da parte dell’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia della nuova Darsena Traghetti dello scalo era stata caratterizzata da un alto tasso di competizione, la pioggia di azioni giudiziarie emerse dopo l’aggiudicazione alla Logiport di Grimaldi ne è l’ovvio portato.
Nei giorni scorsi altri due passaggi si sono consumati nelle aule della giustizia amministrativa romana, senza effetti tuttavia sulla gara. A giudizio è arrivato prima il ricorso di Apulia Logistics, società barese facente capo al 50% a Vito Totorizzo, imprenditore portuale a 360 gradi (con la Istop Spamat) nonché agente marittimo a Bari anche per Msc.
La società di spedizioni, compartecipata da Massimo Tavolaro e patrocinata nella causa dallo studio Nctm, ha impugnato gli atti del 2022 con cui l’Adsp diede avvio alla procedura di aggiudicazione del terminal ro-ro da 68mila mq, lamentando in primis, oltre ad alcune clausole minori (in particolare sulla gestione delle acque reflue), “il carattere escludente della clausola della legge di gara che ha limitato la partecipazione alla procedura agli operatori o già in possesso dell’autorizzazione ex art. 18 l.n. 84/1994 o che l’avessero richiesta”.
Il Tar del Lazio però ha rilevato come Apulia non abbia, nel prosieguo della causa, impugnato il decreto di aggiudicazione alla Logiport del gruppo Grimaldi risalente allo scorso 30 dicembre, finendo per accogliere l’eccezione di improcedibilità sollevata da Adsp sulla base di tale considerazione, “in quanto il riconoscimento della immediata impugnabilità dell’atto lesivo intermedio (nella specie, le clausole della legge di gara contestate) non esclude l’onere di impugnare comunque anche l’atto finale del procedimento, che sia affetto da vizi propri e/o da invalidità derivata: tale onere, infatti, sussiste pur in presenza del pregresso gravame poiché, in mancanza di nuova impugnazione, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e diviene inoppugnabile conformemente ai principi generali”.
Pochi giorni dopo, invece, è stato il Consiglio di Stato ad esser chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto da Grandi Navi Veloci (gruppo Msc) contro il rigetto da parte del Tar della sospensiva dell’aggiudicazione. Il secondo grado ha però confermato il primo dal momento che i motivi di impugnazione “non appaiono prima facie assistiti da boni iuris, non emergendo con evidenza – ai fini di una prognosi favorevole all’accoglimento del ricorso – profili di incongruità e irragionevolezza idonei a infirmare le valutazioni dell’Autorità sulla inadeguatezza della proposta presentata dall’odierna appellante per l’utilizzazione del compendio oggetto di concessione né profili di illegittima documentazione delle operazioni compiute dalla commissione di gara”.
Inoltre i giudici hanno considerato che “nel contemperamento degli opposti interessi, deve accordarsi prevalenza all’interesse dell’Autorità alla celere conclusione della procedura per l’assentimento in concessione di un’area strategica del porto e alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale, finanziato, tra l’altro, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cold ironing, appalto da 69 milioni appena aggiudicato alla cordata composta da installazioni Impianti S.p.A. – Fincantieri SI Spa –Port Utilities Spa – Nidec Asi, ndr), rivestendo carattere esiziale il danno che deriverebbe all’Autorità dalla sospensione dei provvedimenti impugnati, a fronte della natura meramente patrimoniale del pregiudizio allegato dall’appellante, pienamente ristorabile anche in forma specifica mediante il possibile subentro nella concessione, che, alla luce della disciplina di gara, non parrebbe ostacolato neppure dall’eventuale avvio del piano degli investimenti proposto dall’aggiudicataria”.
(A.M. – SHIPPING ITALY)