(Quarta Parte)
Una scappatoia, per così dire, gli enti locali la possono trovare nell’art. 208 del Codice, il quale prevede peraltro all’art. 4. che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti (anche se sicuramente non sufficienti a far fronte alle necessità), di cui al secondo periodo del comma 1 sia devoluta alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, come segue:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale.
Ora passiamo ad analizzare le responsabilità in capo agli enti proprietari delle strade e/o loro concessionari, in caso che dal loro stato di manutenzione, ne derivino danni a cose o persone o la morte di quest’ultime.
Come accennato sopra, le responsabilità, non sono certamente da sottovalutare e se prima potevano essere individuate e ricadere principalmente in quella civile e risarcitoria del danno patito e solo in alcuni particolari casi, nei quali, a seguito di danni a cose o persone, derivanti per esempio da un crollo di un ponte e per questo, sia stato successivamente accertato un difetto di progettazione o di realizzazione dell’opera, ipotizzando a tal proposito, responsabilità di carattere penale, attribuibile a varie figure, quali: il progettista, il direttore dei lavori, l’impresa costruttrice, il committente, ecc. ed in altri casi quelle del mero omicidio o lesioni colpose, ora con l’introduzione nel nostro ordinamento penale del nuovo reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime, le cose possono cambiare drasticamente e portare per questo a vedere incriminati gli enti proprietari delle strade e/o i loro gestori, di questi reati, ora previsti con l’introduzione dell’art. 589-bis nel c.p.. Naturalmente il fatto reato è cosa personale, non ascrivibile genericamente ad un ente o ad una società, per cui, potrebbero esserne chiamati a risponderne, varie figure tra amministratori e dirigenti degli stessi enti, nonché delle società cui le stesse strade sono state date in concessione, nel caso che a causa del loro cattivo stato di mantenimento, ne derivino incidenti stradali dai quali ne consegue la morte e/o lesioni gravi e gravissime a una o più persone.