La legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’.»
(Prima Parte)
Lo avevo annunciato anche sui social e come è mia abitudine, cerco sempre di mantenere le promesse fatte. E’ appena terminata l’ultima parte del mio commento sul decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, pubblicata su questo quotidiano, decreto che nel frattempo è stato convertito nella legge di modificazione 18 aprile 2017, n. 48, concernente politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. In proposito, tutti sappiamo, che un decreto legge se entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, non viene convertito in legge, perde anche retroattivamente la sua efficacia: in pratica, come se mai avesse avuto valore di legge.
Nella mia precedente disamina, ricordo di aver evidenziato non poche perplessità su alcuni punti del Decreto, commentandoli con un certo scetticismo e nutrendo dubbi sull’effettiva efficacia di quanto dallo stesso normato.
Il perché delle mie incertezze è presto detto. Già con l’introduzione nel 1993 dell’elezione diretta dei sindaci, che diede luogo al conseguente decentramento amministrativo ed al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, trovando attuazione con la L. 59/1997 e il D.Lgs. 112/1998. E’ poi seguita la riforma costituzionale del 2001, relativa alla modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione, che ha contribuito a portare avanti una sorta di pretesa/esigenza da parte degli enti locali, i quali hanno reclamato giustamente, un ruolo sempre maggiore e più attivo nelle politiche della sicurezza urbana. Ciò anche nell’ottica del principio di sussidiarietà e di quello di avvicinare al cittadino/utente, funzioni e poteri dello stato considerati distanti, ai livelli istituzionali più vicini al cittadino stesso, individuabili per l’appunto nell’ente locale.
Pur essendo la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica esclusiva prerogativa statale e rimanendo comunque tale, fermo restando la polizia amministrativa locale, è comunque cominciata a prevalere una nuova linea, secondo la quale per raggiungere livelli di sicurezza adeguati ed accettabili, anche in considerazione dell’aumento di alcuni particolari fenomeni di devianza, quali immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti, movida incivile, molesta e violenta, l’abbandono ed il degrado delle periferie, sia sempre più necessaria ed essenziale la collaborazione tra istituzioni centrali e quelle locali al fine di garantire la sicurezza e la pacifica e civica convivenza dei consociati.
Da lì, i primi patti per la sicurezza, stipulati nel 1997, che già prevedevano forme di collaborazione tra gli organismi statali centrali e gli enti locali e territoriali nel campo della sicurezza e della tutela della legalità.