La legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’.»
(Settima Parte)
Molto spesso gli stessi vengono utilizzati causa carenze di organici, per compiti di viabilità, ma in effetti potrebbero svolgere solo compiti ausiliari degli agenti preposti al traffico, come ad esempio dare indicazioni agli automobilisti, in caso di manifestazioni e/o deviazioni dei flussi veicolari, poiché non annoverati nell’art. 12 del Codice della Strada, il quale prevede specificatamente quali siano gli organi preposti ad espletare i servizi di polizia stradale.
Prevista poi dalla norma, la promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarieta’ sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalita’, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita’ del Piano nazionale per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale.
I patti di cui sopra, è previsto siano sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu’ rappresentative.
Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, e’ confermata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui i comuni potranno accedere, con le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge di conversione, saranno definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse; quindi anche in questo caso, una previsione di risorse economiche limitata ad un periodo che prevede un termine abbastanza breve.
“Novità” anche per i parcheggiatori abusivi, almeno secondo la nuova norma. Il comma 15-bis dell’art. 7 del codice della strada, e’ stato sostituito, prevedendo ora, salvo che il fatto costituisca reato, che coloro i quali esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Mentre se nell’attivita’ vengono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, è previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria sia aumentata del doppio, applicando al contempo, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.