La  legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’.»

(Settima Parte)

Molto spesso gli stessi vengono utilizzati causa carenze di organici, per compiti di viabilità, ma in effetti potrebbero svolgere solo compiti ausiliari degli agenti preposti al traffico, come ad esempio dare indicazioni agli automobilisti, in caso di manifestazioni e/o deviazioni dei flussi veicolari, poiché non annoverati nell’art. 12 del Codice della Strada, il quale prevede specificatamente quali siano gli organi preposti ad espletare i servizi di polizia stradale.
Prevista poi dalla norma, la promozione dell’inclusione, della  protezione  e  della solidarieta’ sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalita’, anche  valorizzando  la collaborazione  con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita’  del  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla   poverta’ e all’esclusione sociale.
I patti di cui sopra, è previsto siano  sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu’ rappresentative.
Ai fini dell’installazione di sistemi  di  videosorveglianza da parte dei comuni, e’ confermata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui i comuni potranno accedere, con le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge di conversione, saranno definite le modalità di presentazione  delle richieste da parte  dei  comuni  interessati  nonché  i  criteri  di ripartizione delle risorse; quindi anche in questo caso, una previsione di risorse economiche limitata ad un periodo che prevede un termine abbastanza breve.
“Novità” anche per i parcheggiatori abusivi, almeno secondo la nuova norma. Il comma 15-bis dell’art. 7 del codice della strada, e’  stato sostituito, prevedendo ora, salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  che coloro i quali esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano  altri  ad   esercitare abusivamente l’attivita’ di parcheggiatore  o  guardiamacchine  siano  puniti  con   la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000  a euro 3.500. Mentre se nell’attivita’ vengono impiegati minori, o  nei  casi  di reiterazione, è previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria sia aumentata  del doppio, applicando al contempo, la  sanzione  accessoria  della confisca delle somme percepite.

 

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