cyberbullismo

(Seconda Parte)

Sempre secondo i dati forniti dalla polizia postale, nel 2016 sarebbero stati segnalati 88 casi di minacce, ingiurie e molestie; 70 furti d’identità digitale sui social network; 42 diffamazioni online; 27 diffusioni di materiale pedopornografico; 8 casi di stalking.
Stando ai dati, sarebbero stati 31 i minori denunciati all’autorità preposta perché ritenuti responsabili di reati e più dettagliatamente: 11 per diffamazione online; 10 per diffusione di materiale pedopornografico; 6 per minacce, ingiurie e molestie; 3 per furto d’identità digitale sui social network; 1 per stalking.
Come detto, l’intento della novella Legge, sarebbe quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, mediante la messa in atto di una serie di azioni soprattutto di carattere preventivo, le quali dovrebbero assicurare una  particolare attenzione a tutela dei confronti dei minori coinvolti, sensibilizzandoli ed educandoli sul problema, sia che questi di trovino nella posizione di vittima sia nel caso si trovino in quella di responsabili degli illeciti o per meglio dire di persecutori, assicurando in proposito l’attuazione di alcuni interventi mirati senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
L’art. 2 della Legge, recita testualmente: “per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Ma veniamo ai principali dettagli dell’impianto normativo.
Presso la Presidenza del Consiglio è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico d’azione e monitoraggio con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
E’ previsto inoltre l’oscuramento del web. La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, hanno la facoltà di inviare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se lo stesso non vi provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che è previsto debba interviene direttamente entro le 48 ore successive.
La scuola si trova ora più che mai, ad avere un ruolo delicatissimo quanto mai importante nel contrasto al cyberbullismo. Infatti, in ogni istituto dovrà essere individuato tra gli insegnanti un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Mentre il Dirigente scolastico avrà invece il compito di informare subito le famiglie dei minori che dovessero risultare coinvolti in atti di bullismo e, qualora necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. A tal proposito, è prevista la collaborazione anche della polizia postale e specifiche associazioni territoriali.

 

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