maritato

“La Corte di Cassazione recentemente è intervenuta in materia di anatocismo con un importante pronunciamento, stabilendo che il divieto comprende anche la capitalizzazione annuale degli interessi. Nel giudizio d’appello, il giudice convertiva la capitalizzazione trimestrale effettuata dalla banca, stabilendo invece l’applicazione di quella annuale. A fronte di tale decisione, il correntista ha proposto ricorso per la corte di Cassazione, sottolienando che il divieto di anatocismo fosse assoluto e non limitato solo alla quantificazione trimestrale degli interessi. Si tratta di un orientamento non nuovo nell’ordinamento giuridico. Si guardi, ad esempio, la sentenza delle Sezioni Unite del 2004, dove la clausola con cui la banca prevedeva la capitalizzazione trimestrale è stata dichiarata nulla, in quanto integrante uso bancario che, in quanto tale, non è in grado di derogare al dato normativo, in particolare all’articolo 1283 c.c. Questo articolo è una vera e propria norma imperativa che non può essere derogata: dunque, il divieto di anatocismo deve intendersi comprensivo anche di una capitalizzazione annuale, in quanto gli interessi a debito del correntista non possono essere la base di alcuna capitalizzazione, pena la violazione del divieto previsto dalla legge. Si tratta di un pronunciamento molto rilevante, a tutela del consumatore”. Così, in una nota, il presidente di Assotutela, tributarista e già presidente Ante (Associazione nazionale tecnici economietrici), Michel Emi Maritato.

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