Forno crematorio, la precisazione dei Comitati

” In questi giorni  su varie pagine di Facebook sta impazzando la notizia che giornali e comitati hanno dichiarato il falso asserendo che il costruendo crematorio sia privo di autorizzazione paesaggistica. Dalla documentazione che si allega è dimostrata chiaramente   la giustezza della affermazioni sia giornalistiche che dei comitati. Come si evince dalla nota spacciata come autorizzazione paesaggistica  il comune non poteva rilasciare titolo edilizio in mancanza del documento regionale in argomento che peraltro non risulta ancora emesso mentre i lavori stanno procedendo alacremente e si è giunti alla gettata del piano di calpestio della struttura edile fuori terra”.

Lo hanno comunicato i comitati contro il crematorio

“Art.146/5 d.leg. 42/2004
5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (4)
CHI RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA E’ LA REGIONE

Il tanto sbandierato documento non è l’autorizzazione paesaggistica ma  un atto interno, trasmesso solo per conoscenza al comune in cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per quanto di competenza e su richiesta della Regione esprime un parere in merito che è favorevole. Oltretutto viene diffidato il comune a rilasciare titolo edilizio fintanto che la regione non abbia emesso l’autorizzazione”.