IL DECRETO LEGGE SULLA SICUREZZA INTEGRATA (Rubrica a cura del Dr Remo Fontana, Criminologo)
(Sesta Parte)
Si parla poi di arresto per atti commessi in determinate circostanze ed appositamente rilevati, anche al di fuori della flagranza di reato, ma comunque non oltre le 48 ore. Crimini in ogni modo, connessi e commessi durante manifestazioni in presenza di folla più o meno cospicua, che più specificatamente possono riguardare la rottura di vetrine, il danneggiamento di beni pubblici vari, l’avere dato alle fiamme vetture e cassonetti dell’immondizia, comunque commessi da attori quasi sempre con il viso celato da passamontagna, caschi e scialli di vario genere. Allora, i miei dubbi anche in questo caso, volgono sul come sarà possibile esaminare decine, centinaia, se non migliaia di fotogrammi, quando probabilmente ancora gli eventi tumultuosi sono in corso o immediatamente dopo, cercando così di rientrare in quel fatidico margine delle 48 ore, che dovrebbe consentire l’arresto del delinquente?
Se ben rammento inoltre, il sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo, ha già da tempo in capo la possibilità di emettere ordinanze sindacali, comprese quelle c.d. extra ordinem, demandante ad esso, dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.. Allora, mi chiedo e chiedo, qual’ è la novità? Ed inoltre, la sanzione prevista per la non ottemperanza a tali provvedimenti compresa tra i 100 ed i 300 euro, qualora applicata, ma non corrisposta e sia stata contestata ad individui ai margini della società, ragionevolmente pensando per questo a soggetti indigenti, quale effetto rieducativo potrà avere e quali proventi verranno inglobati dalle casse comunali per migliorare la vivibilità urbana, così come invece prevede la norma?
Nella parte in cui invece il questore può predisporre il daspo, a frequentare od entrare in determinati locali ad altrettanti soggetti, che a seguito dello spaccio di sostanze stupefacenti siano stati condannati in via definitiva o in appello, pongo ulteriori osservazioni. In prima analisi, c’è da considerare che, in base ai tempi notoriamente lunghi necessari alla macchina della giustizia, prima che tali provvedimenti potranno essere adottati, tra ricorsi ed appelli vari, sicuramente passeranno anni ed anni ed intanto, il criminale di turno, avrà modo di continuare ancora impunito nella sua attività illecita. Se è vero che la pena in Italia, per il reo, dovrebbe presentare un carattere rieducativo, altrettanto vero e logico, che questa dovrebbe presentare i caratteri della certezza e dell’immediatezza, pur nel rispetto di tutte le garanzie per le posizioni assunte dall’ indagato o imputato che sia, nelle varie fasi procedurali e dibattimentali.