In vigore dal 15 giugno un’ordinanza sulla prevenzione degli incendi boschivi
Viste le temperature che si registrano in questo periodo e la scarsità di precipitazioni che sta caratterizzando questa prima parte della stagione estiva, l’Amministrazione ricorda che dal 15 giugno scorso è in vigore un’ordinanza sindacale finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi.
Nel provvedimento, oltre al generico divieto di compiere azioni pericolose o che possano dare origine ad incendi (accensione di fuochi a seguito di ripulitura di erbe ed arbusti, oppure barbecue, fuochi di artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei, ecc.), vengono stabilite una serie di prescrizioni con scopi preventivi.
In particolare:
a) perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale combustibile di:
o terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
o terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
o terreni incolti;
b) l’effettuazione regolare delle operazioni di sfalcio di terreni e giardini privati;
c) ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
d) ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Comandi Militari, Amministrazione di Roma Area Città Metropolitana e comunali, ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) presente lungo fossi, canali, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
e) graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo). I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Si ricorda inoltre che, oltre alle sanzioni previste in caso di inosservanza dell’ordinanza, l’Amministrazione Comunale, in casi di necessità ed urgenza, potrà eseguire direttamente la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio, addebitando poi ai proprietari i relativi costi.