La recente Legge sul Cyberbullismo (Rubrica a cura del Dr Remo Fontana, Criminologo)
(Quinta Parte)
Da qualche tempo ci troviamo di fronte ad un convulso e compulsivo proliferare di leggi, molto spesso inadeguate sin dal primo momento del loro nascere ed emanate in troppi casi cavalcando l’onda dell’emozione del momento e dietro la pressione di determinate categorie di cittadini, associazioni o movimenti politici. Un esempio ne è certamente, ciò che è avvenuto nel caso delle varie associazioni nate a seguito delle vittime della strada e del triste fenomeno delle così dette stragi del sabato sera, che hanno portato ad una travagliata emanazione di una specifica norma, che ad oltre un anno dalla sua entrata in vigore, pone ancora oggi non pochi dubbi, sulla sua reale totale bontà, presentando numerose lacune ed aprendo la strada a continui dibattiti e controversie giuridiche.
Intendo solo dire che molte leggi, anche se regolamentando le varie materie in forma diversa, in molti casi già esistevano o comunque esistono ancora e così facendo, non si fa altro che infoltire il già consistente ginepraio di norme, dal quale ne derivano sentenze contrastanti, emanate dai vari tribunali e nei vari gradi di giudizio, che non fanno altro che contribuire a rallentare la già elefantiaca macchina della giustizia. Al contempo, sono stato sempre un energico sostenitore della necessità della certezza e dell’immediatezza della pena, la quale dovrebbe avere lo scopo di ottenere un’azione punitiva e ravveditiva del reo quanto mai immediata. Cosa che non sta accadendo neanche con la nuova norma molto restrittiva relativa al reato di omicidio stradale e lesioni stradali gravi. In troppi casi le regole sono semplicemente ripetitive di altre già esistenti, presentando non di rado vizi di costituzionalità sin dal momento della loro emanazione, prestando così di fatto il fianco alla difesa dell’imputato del crimine, inficiando in molti casi l’esito del processo penale e i principi cardine dello stesso e quelli del sistema detentivo italiano, che dovrebbero avere quali scopi prioritari quello punitivo e rieducativo e finalizzati alla reintroduzione del reo nella società civile.