Moscherini: “Appena sarò eletto, tra le priorità, il taglio immediato delle tasse che, a Tarquinia, sono tra le più alte d’Italia”
Moscherini: “Mazzola con le tasse ha affamato indistintamente tutti i tarquiniesi. Noi taglieremo del 50% l’IMU e vi spieghiamo perché si può fare”.
La politica di affamare il popolo e farlo sottostare al potere della politica parassita messa in atto dall’ex sindaco, ex consigliere comunale e quasi ex presidente della Provincia Mauro Mazzola con noi finirà.
Così il candidato a sindaco della Città di Tarquinia, Gianni Moscherini.
Abbiamo fatto leggere i documenti relativi all’attuale stato di tassazione imposto dall’Amministrazione uscente e quanto è emerso ha dell’incredibile.
Ogni tassa, qualunque nome o sigla abbia per essere riconosciuta dai residenti di Tarquinia ha in comune lo stesso indice e cioè è applicata al massimo consentito dalla legge.
Una vergogna che deve cessare per dare nuova linfa e slancio alle aziende, ai commercianti, artigiani e, soprattutto, a quei cittadini che non riescono più a vivere ma a sopravvivono in condizioni disperate grazie alle scellerate decisioni del Governo, della Regione ed infine di questa amministrazione.
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone:
• Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione. L’imposta si applica sulle abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1- A/8 e A/9.
• Tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc…)
• Tributo comunale sui rifiuti (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014)
A dette tasse o imposte deve essere aggiunta l’addizionale Irpef che ognuno versa con la propria dichiarazione dei redditi
In relazione alle diverse imposte e tasse il governo centrale ha dato facoltà ai singoli Comuni di scegliere in un range le aliquote da applicare , proprio in funzione dell’autonomia finanziaria , tra l’altro sancita dal novello articolo 117 della Costituzione , ma cercando di non far partire una “guerra” tra i Comuni che con politiche fiscali agevolative tendono ad accaparrarsi le imprese e gli imprenditori sul mercato .
Il Comune vende i suoi servizi e tra questi c’è anche il livello della tassazione.
Oggi spostare un’impresa è più agevole . Pensate alle aziende ad alto valore aggiunto che hanno bisogno di infrastrutture minori.
Inoltre la politica Comunale rivolta all’accaparrarsi della tassa sul turismo (tassa di soggiorno) deriva dall’antico principio che il reddito disponibile che viene da fuori Comune ha un effetto moltiplicativo sull’economia locale.
Senza scomodare studiosi di economia tutti sanno che se si incrementano le presenze turistiche ne beneficiano tutti e non solo gli operatori diretti
A) Il Comune di Tarquinia si manifesta tra quegli enti locali che, rispetto alla tassazione, ha scelto di collocarsi nella fascia delle aliquote massime previste dalla legge (allegato 2).
Nel caso di specie per quanto attiene all’IMU le tariffe deliberate sono tutte pari alla soglia massima prevista.
Nello specifico, quindi , non esiste una politica fiscale comunale che preveda l’utilizzo delle tariffe come strumento di politica economica comunale.
Altre realtà locali, diversamente (allegato prospetto Assolombarda allegato 1), hanno stabilito tariffe, inferiori al valore massimo di soglia, come strumento di incentivazione.
Compete al Comune prevedere le agevolazioni. Per esempio relativamente agli opifici industriali, ovvero ai locali commerciali, che attualmente prevedono la tariffa massima 7.1/1000, potrebbero garantire ai proprietari la facoltà di ridurre i canoni di locazione come fonte compensativa.
Quindi in generale essendo stata applicata la tariffa massima per ogni unità l’unico obiettivo è stato quello di fare cassa da parte del Comune in ogni ambito penalizzando oltremodo proprio le aziende. In questo modo gli amministratori hanno rinunciato a qualsiasi strumento di politica industriale previsto dalla legge.
Nella attuale realtà economica con i principi comunitari che garantiscono la libera circolazione dei capitali e delle persone, la competizione si sposta sui servizi resi, sulle infrastrutture e sulle imposte che gravano sulle attività produttive. E’ noto che anche municipalità estere vengono in Italia per favorire gli investimenti agli imprenditori nei loro territori .
Nel caso di specie esiste un moltiplicatore Kenesyano anche per i Comuni .
Infatti maggiori imprese, vuol dire più occupazione (indipendentemente dai benefici sociali) .
Allora si può fare un esempio concreto se si riduce del 50% l’aliquota IMU su un immobile (categoria C2 classe 5 ovvero la mediana – vedi tariffa del comune di Tarquinia allegato 2) di circa 500 mq
Si passerebbe da una IMU ipotetica di 980 circa ad una IMU ipotetica di 490 circa.
La maggior occupazione (+10 unità) stimato secondo un reddito medio (30.000 euro) comporterebbe:
· Maggior addizionale Irpef (1800 euro a favore del comune di Tarquinia);
· Maggior Irap (13500 euro a favore della Regione Lazio);
· Maggiore Tasi (1260 euro a favore del Comune di Tarquinia);
Totale introito attraverso la tassazione obbligatoria 16.560 euro, di cui 3.060 euro di maggiore entrate per il Comune di Tarquinia.
A fronte della riduzione di 490 euro si ottiene una maggior entrata derivante dall’incremento delle attività produttive di 3.060 euro con un saldo attivo per il comune di 2.570 euro.
La Regione beneficerebbe di una ulteriore entrata di 13.500 euro che sicuramente, con le modalità che si potranno discutere, dovrebbero parzialmente ritornare sul territorio.
A fianco di detto incremento si deve calcolare l’incremento del reddito speso nel territorio che di per se sarà motivo di ulteriore crescita delle entrate future per addizionale Irpef.
Questo è il meccanismo virtuoso che dovrebbe guidare i governanti.
In tutte le delibere fatte non si legge la motivazione, se non l’appropriazione del portafoglio dei cittadini, del perché è stata sempre applicata l’aliquota massima.
La POLITICA FISCALE COMUNUNALE E’ STRUMENTO DI CRESCITA E DI BENESSERE SOCIALE PER TUTTI.
Chi governa deve dichiararsi sul punto e non procedere a caso e senza alcun fine.
LA POLITICA FISCALE COMUNALE CASUALE
Come sopra indicato abbiamo affermato che compito dei governanti, oltre a garantire il massimo del benessere sociale dei cittadini è quello di motivare le proprie scelte.
Una scelta potrebbe essere “voglio aiutare chi ha meno possibilità”.
E’ una scelta sociale che di per se non è sufficiente per la crescita economica ma è una scelta.
Il Comune di Tarquinia, invece, se leggiamo cosa ha deliberato, non ha seguito alcuna scelta economica ed anzi sembra che quelle fatte e adottate, derivano dal caso o da chi ha fatto più pressioni sugli amministratori.
E’ emblematica l’analisi delle tariffe TARI ( allegato 3 )
In maniera più opportuna, la lettera e-bis) dell’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 , aggiunge ai dispositivi ordinari per il calcolo della TARI un regime transitorio di determinazione delle tariffe, consentendo ai Comuni, per gli anni 2014 e 2015 (e 2016 e 2017, ai sensi del comma 27 dell’art. unico della legge 208/2015) di:
utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori fino al 50 per cento rispetto ai limiti indicati dal c.d. “metodo normalizzato” di cui all’allegato 1 del DPR 158 del 1999;
non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle relative alla parte fissa della tariffa riservata alle utenze domestiche.
Questa norma assicura uno strumento transitorio tendente ad evitare gli eccessivi e repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe propri della TARI, argomento, questo, che ha rappresentato un forte elemento di disturbo già nel 2013 nella prima applicazione della TARES.
La transitorietà della norma, peraltro opportunamente prorogata, suggerisce l’esigenza che, i Comuni che decideranno di avvalersene, prevedano un percorso di avvicinamento alle variazioni ordinariamente ammesse dal DPR 158 nell’adozione dei coefficienti tariffari.
Inoltre, l’evidente intento di assicurare la sostenibilità del passaggio al nuovo regime tariffario rende ammissibile l’adozione di coefficienti non uniformi tra una categoria e l’altra, motivandone l’articolazione in ragione dell’esigenza di pervenire gradualmente all’assetto a regime del prelievo, che comporterà l’applicazione dei coefficienti rientranti nella forbice indicata dal DPR 158. Anche a questo proposito va sottolineata l’esigenza di modificare l’impianto del regolamento statale, ormai datato, al fine di aggiornarlo all’evoluzione dei sistemi di gestione dei rifiuti.
Nella legge introduttiva della TARI vengono definiti i contenuti del regolamento comunale per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), relativamente alle componenti TARI e TASI.
Con riferimento alla TARI (lett. a), oltre ai criteri di tariffazione, alla classificazione delle utenze in categorie omogenee e al sistema delle riduzioni, si menziona la disciplina di riduzioni facoltative di natura sociale con riferimento alla capacità contributiva familiare e all’applicazione dell’ISEE (punto 4).
Viene inoltre opportunamente esplicitata la facoltà di determinare percentuali di superfici da considerare forfetariamente riconducibili alla produzione di rifiuti speciali, nei casi in cui non risulti agevole la determinazione analitica di tali superfici (che, come prima specificato, sono da escludersi dal computo della TARI). Inoltre è previsto che l’Ente può derogare al principio generale di copertura integrale dei costi, ponendo una quota degli oneri imputabile al costo delle riduzioni introdotte con finalità economico-sociali in capo alla fiscalità generale. Tale opzione e comunque una mera facoltà, ben potendo l’Ente decidere di lasciare il costo delle citate riduzioni nell’ambito del piano finanziario del servizio.
Ora entrando nel novero delle Tariffe abbiamo confrontato le tariffe di riferimento previste dal D.Legs 158/99 con quelle applicate con la delibera del 30.4.2016 a firma del sindaco Mauro Mazzola.
Anche in questo caso le tariffe sono state applicate all’aliquota massima con una maggiorazione .
Quindi il fine del Comune è stato sempre solo e quello di massimizzare le entrate .
Si ricorda che in forza del decreto del 2014 i Comuni potevano, sempre nel rispetto dei parametri di spesa, prevedere al riduzione fino al 50% delle tariffe della TARI.
Per rimanere sempre in materia di agevolazioni alle attività produttive esistono i margini per poter venire incontro agli imprenditori, margini che devono essere sostenuti da una attenta politica di spesa e di gestione delle risorse pubbliche .
Quindi anche per quanto attiene a tale Tariffa ( TARI ) vi sono margini che potranno garantire una politica fiscale aggressiva rispetto ai comuni limitrofi e quindi impedire la delocalizzazione delle attività produttive che attualmente sono presenti nel territorio del comune di Tarquinia.