Multe codice della strada (Rubrica a cura del Dr Remo Fontana, Criminologo)

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Da febbraio scatta l’obbligo delle notifiche via P.E.C

(Seconda Parte)

Solo due parole per chi non conoscesse la P.E.C. ed il suo valore. E’ una casella di posta elettronica, molto simile a quelle che oramai siamo quasi tutti noi abituati ad utilizzare quotidianamente, oserei dire quelle “tradizionali”, ma con la sostanziale differenza che, una volta trasmessa la comunicazione, il sistema genera automaticamente una ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, avendo così valore a tutti gli effetti, anche di legge, identico a quello della vecchia, classica raccomandata con ricevuta di ritorno, ovviamente con tempi ben diversi, praticamente immediati, salvo potenziali ritardi dovuti a server o sistemi intranet utilizzati da alcuni uffici.
Tornando alle odiate multe, o per meglio dire sanzioni amministrative pecuniarie, il Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del sedici gennaio scorso, rende efficace ed operativa la procedura di notifica effettuata a mezzo P.E.C., rendendo di fatto l’atto pienamente riconoscibile e notificato al contravventore,  il quale ovviamente, non potrà asserire di non averlo mai ricevuto .
Il Decreto, prevede che le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle  violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata, siano realizzate dagli Uffici o Comandi degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S., dai quali dipendono gli agenti che hanno accertato gli illeciti in materia di circolazione stradale, nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo quindi, l’addebito delle spese di notificazione a carico degli stessi.
L’operatore di polizia, al momento dell’accertamento e della contestazione del verbale, dovrà chiedere all’automobilista, se questi sia in possesso di una P.E.C., come pure l’eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata del responsabile solidale, qualora il proprietario del veicolo sia persona diversa dal conducente, avendo cura di annotare con chiarezza gli indirizzi di posta elettronica eventualmente forniti al momento della redazione del verbale stesso.
A questo punto, ci potrebbe stare l’ipotetica furbizia dell’automobilista che finge di non ricordare il suo indirizzo P.E.C. o che tuttavia, in alternativa afferma falsamente di non averne uno. Astuzia, che servirebbe davvero a molto poco, poiché gli Uffici ed i Comandi di appartenenza dell’operatore su strada, hanno l’obbligo dovere, di verificare l’eventuale possesso di una casella di posta elettronica certificata, prima di notificare nei modi tradizionali l’atto al trasgressore e/o al responsabile in solido della violazione.
Per consentire questa ricerca, esistono degli appositi pubblici elenchi, ove effettuare le indagini necessarie.