Da febbraio scatta l’obbligo delle notifiche via P.E.C
(Terza Parte)
Tuttavia, gli stessi Uffici e Comandi di cui ho fatto appena cenno, hanno il medesimo obbligo di ricerca, presso i pubblici elenchi, anche nel caso in cui le violazioni siano state accertate in assenza del trasgressore, come quando un veicolo viene lasciato in sosta vietata ed il suo proprietario non è presente al momento dell’accertamento della infrazione.
Nella e-mail di notifica della violazione che l’organo di polizia invierà, dovrà assere indicato quale oggetto: “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”.
La stessa e-mail – notifica, dovrà contenere anche le indicazioni riguardo al corretto nome ed esatto indirizzo dell’ufficio che scrive;
il nome del funzionario pubblico responsabile “del procedimento di notificazione”;
indirizzo e telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo che riguarda il contravventore;
l’elenco pubblico da cui l’indirizzo PEC del trasgressore è stato ricavato;
una “copia per immagine” o una “copia informatica” del verbale di contestazione;
ogni altra informazione utile perché il contravventore possa esercitare il suo diritto di difesa.
Inoltre, gli allegati o i documenti informatici che contengano degli allegati, debbono essere sottoscritti, per mezzo di apposita firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
Riepilogando brevemente, le regole della notifica, sono dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 68 del 2005.
In proposito, il destinatario dell’atto, non può addurre a sua giustificazione di non essere a conoscenza dell’atto per non aver consultato la sua casella PEC, oppure poiché il messaggio non è stato letto, o ancora, lamentando un disservizio della sua casella di posta.
Ciò che conta, è che l’organo di polizia ha inviato la multa, conservando nei suoi archivi digitali il documento elettronico che prova l’invio ed un altro che dimostra l’avvenuto arrivo sulla PEC del destinatario. Come già accennato prima, ambedue i documenti, o ricevute che dir si voglia, vengono generate automaticamente al momento dell’invio e nel caso in esame, dalle caselle PEC degli organi di polizia interessati alla notifica.
Il Decreto in esame prevede inoltre, che qualora la notificazione mediante PEC degli atti relativi all’accertamento di violazioni al Codice della Strada, non sia possibile a mezzo di PEC per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante, estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici dai quali sono stati tratti, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal Codice della Strada, con oneri a carico del destinatario.