È stata firmata dal Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco l’ordinanza anti-incendi per il 2020. Anche quest’anno i termini per le prescrizioni da osservare sono quelli già stabiliti da legge regionale del 2002, che fissano dal 15 giugno al 30 settembre il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi.
Con questo provvedimento scatta quindi “il divieto, in tutto il territorio comunale, di compiere azioni che possano arrecare anche solo potenzialmente, pericolo mediato o immediato di incendio nel periodo di massima pericolosità di rischio di incendi boschivi e precisamente nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre2020, in tutte le zone boscate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti”. Si dispone inoltre “il divieto di deposito e di accensione di immondizie di qualsiasi natura, di bruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione, incluse l’accensione di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei, ecc.)”.
Ancora, è demandato “a tutti gli Enti ed i privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi” anche adottando “la perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale combustibile di: terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti”. Ulteriori pratiche prescritte sono “l’effettuazione delle operazioni di pulizia e sfalcio di terreni e giardini privati, testualmente riportate: lo sfalcio dalla vegetazione erbacea spontanea; la potatura della vegetazione spontanea e non, arbustiva ed arborea, che sporge oltre il limite della proprietà sul sedime stradale e/o sul marciapiede pubblico e/o sul suolo pubblico; la completa pulizia dai rifiuti presenti nonché la completa rimozione di eventuale materiale di scarto, anche di risulta di lavori edili, con obbligo di presentazione all’ autorità competente della certificazione di avvenuto smaltimento presso idonea discarica autorizzata; il mantenimento nel tempo dello stato di decoro”.
Dal 15 giugno vige inoltre l’obbligo della “ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19/09/1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri; la ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Università Agrarie, Comandi Militari, Amministrazione di Roma Area Città Metropolitana ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette di cui al punto precedente) presente lungo fossi, canali, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada; la graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità”.
L’ordinanza specifica che “i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni a persone, animale e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite”.
È specificatamente vietato, sempre nel periodo compreso tra 15 giugno e 30 settembre, “accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque pericolo d’incendio; per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi; entro il limite di duecento metri dall’estremo margine del bosco accendere fuochi; gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese. Su chiunque incombe, inoltre l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e di collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso alle autorità competenti all’uopo preposte”.