“PREMESSO:
che ad oggi risultano non riscosse rilevanti somme relative alle annualità ancora esigibili dall’Ente nei diversi ambiti dei tributi, delle tasse e delle sanzioni amministrative;
che l’Ente si trova a dover far fronte alle esigenze correnti facendo ricorso ad anticipazioni di cassa da parte della tesoreria comunale che, per somme impegnate, non trovano riscontro nella storia del Comune di Civitavecchia;
che, solo per l’anno 2016, gli interessi passivi per le suddette anticipazioni di cassa hanno abbondantemente superato i 250.000 euro che potevano essere impegnati per importanti servizi in favore della cittadinanza.
ATTESO:
che in sede di conversione del Decreto Legge 193/2016, risultano apportate modifiche di particolare rilevanza per gli Enti Locali;
che l’Art. 6-ter. del DL 193/2016, così come convertito in Legge, dispone testualmente: “(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)”.
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
-omissis-».
che il Comune di Civitavecchia intende attivare la procedura appena descritta con il duplice obiettivo di agevolare i contribuenti e gli utenti in stato di eventuale difficoltà e di generare flussi di cassa per l’Ente, difficilmente attivabili con la procedura ordinaria di recupero coattivo, prevista dall’Ordinamento.
VISTO:
che tra le molte novità previste è stata estesa la definizione agevolata alle sanzioni iscritte a ruolo nel 2016 (il periodo interessato passa dagli anni 2000-2015 al periodo 2000-2016) e gli enti locali che sono ricorsi alla riscossione mediante ingiunzione fiscale potranno (discrezionalmente) applicare la definizione agevolata ai provvedimenti notificati dal 2000 al 2016 (nuovo articolo 6-ter).
Tutto ciò considerato, il massimo Consesso Cittadino
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta comunale di Civitavecchia ad:
approvare la “definizione agevolata delle entrate comunali” iscritte a ruolo ed inviate al recupero coattivo tra gli anni 2000 e 2016, ancora non riscosse. Devono intendersi per “entrate comunali”: IMU (ex ICI residenziale) ed ICI; TIA, TARES, TARI; TASI;TOSAP; oblazione per condono edilizio, Imposta di scopo, Contributo di soggiorno; sanzioni del codice della strada;
assegnare al Dirigente dell’Ufficio Tributi il compito di definire la modulistica per le istanze da inoltrare ai concessionari a cura dei Signori utenti;
trasmettere la presente Delibera ai concessionari comunali compresi HCS (Newco) e Postetributi;
attuare tutte le disposizioni necessarie nei tempi (60gg) previsti dal sopra citato DL 193/2016″.

Mozione del gruppo consiliare del Partito Democratico
Marco Piendibene
Paola Rita Stella
Marco Di Gennaro

 

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