Nel giorno delle ordinanze sul traffico nel centro storico, è arrivata anche quella molto attesa sulla stagione balneare (e, ieri, quella sulle spiagge libere). Con qualche differenza rispetto alle linee guida regionali o all’equivalente dispositivo pubblicato nei giorni scorsi dal vicino Comune di Montalto di Castro.

In termini di ombrelloni e distanziamento, concessionari devono posizionare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di mt. 3,00 dall’asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si deve mantenere la distanza minima di mt. 4,50.

Le altre misure relative all’emergenza covid-19 prevedono che durante la presente stagione balneare sarà espressamente vietato lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso all’arenile, nonché sulla battigia, oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all’accesso al mare o alla spiaggia, alfine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento sociale.

Per le cabine, è vietato l’uso promiscuo, ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o conviventi, così come si deve assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone. Per i bagnanti c’è l’obbligo del telo. Nessun accenno, nel testo, all’obbligo di mascherine per arrivare al proprio posto.

È fatto divieto di accedere alle spiagge per attività ludiche dalle ore 19,00 alle ore 9,00 per motivi sanitari, di sicurezza e di pubblica incolumità, anche al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base al protocollo di sicurezza da parte dei gestori degli stabilimenti balneari. Rimane autorizzato l’accesso per la pratica della pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia, tra le 20.00 e le ore 8,00.

Per accedere alle strutture balneari andrebbe privilegiata la prenotazione, anche per fasce orarie, anche per consentire una registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Il registro delle presenze deve essere mantenuto per un periodo di 30 giorni, nel rispetto delle normative sulla privacy. Confermate le norme già introdotte sul divieto di fumo – sulle spiagge del Comune di Tarquinia è vietato fumare nell’ambito di 5 metri dalla battigia, nonché nello specchio acqueo di competenza comunale (0 – 200 mt. dalla riva) – e quelle per il plastic free, col divieto di utilizzo di prodotti in plastica.

Tarquinia, “In spiaggia” libera solo con l’app: ecco le mappe che indicano quelle individuate e i posti potenziali disponibili.

“L’accesso alle spiagge libere del Comune di Tarquinia sarà consentito soltanto previa prenotazione con apposita APP denominata “IN SPIAGGIA” scaricabile sulle piattaforme iOs e Android e il cui utilizzo verrà illustrato con adeguata comunicazione”: come anticipato nei giorni scorsi, sarà una app a gestire la possibilità dei bagnanti di accedere alle sette spiagge libere identificate dall’amministrazione sul territorio cittadino. Ma a differenza di quanto deciso dal Comune di Montalto di Castro – dove l’utilizzo della app è non vincolante – attraverso la quale si potrà prenotare l’accesso, ma chi non sarà registrato potrà comunque accedere in spiaggia fino al raggiungimento della capienza massima calcolata – a Tarquinia l’ingresso sarà consentito solo previa registrazione.

In allegato all’ordinanza, le tavole che riproducono le spiagge indicando i tratti di spiaggia libera consentiti (per ora tutti indicati senza salvamento), quelli inibiti e quelli in convenzione, cioè affidati alle strutture balneari nelle vicinanze: ecco i link alle singole planimetrie con i corrispondenti numeri di potenziali postazioni.

Spinicci

Pian di Spille

Voltone

Lido A

Lido B

Saline

San Giorgio

Sant’Agostino

L’ordinanza, pubblicata ieri, è in vigore da oggi, 29 maggio 2020, e si applica su tutto l’arenile del territorio comunale. Fatti salvi il divieto di assembramenti e l’osservazione delle regole generali di prevenzione, l’ordinanza vieta, dalle 19 alle 9, di accedere alle spiagge per lo svolgimento di attività ludiche. Rimane autorizzato l’accesso, tra le 20.00 e le ore 8.00,” per la pratica della pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia”. È invece sempre consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva tipo walking, footing, ecc.
Tutte le zone d’ombra (sia nelle spiagge concesse che in quelle convenzionate, oltre che sulle spiagge libere) devono essere posizionate mantenendo la distanza minima di metri dall’asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si deve mantenere la distanza minima di 4,50 metri. Si deve assicurare, inoltre, la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone.

Ove possibile, bisognerà differenziare i percorsi o camminamenti di entrata e uscita, prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza, nonché regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge e negli arenili predisponendo percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti. Sarà vietato lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso all’arenile, nonché sulla battigia, oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all’accesso al mare o alla spiaggia, al fine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento sociale.
È vietato praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. In generale l’attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia o in acqua (come nuoto, windsurf, sup, kitesurf, ecc.) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (beach tennis, beach volley, beach soccer, ecc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva (CONI, federazioni sportive) o dagli specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.

Chi provvederà al controllo? La Polizia Locale e le altre autorità a ciò preposte, che vigileranno sul rispetto delle prescrizioni e sulle misure indicate nelle vigenti disposizioni. “A tal fine – specifica l’atto – sarà dato corso, in linea con il sopra citato protocollo, all’affidamento di servizi di presidio ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, addetti al controllo denominati “steward di spiaggia” anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, cooperative bagnini, etc. che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l’utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale”.

(lextra.news)

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