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“Usura, le spese di assicurazione del mutuo non rientrano nel calcolo del tasso soglia. L’importante pronunciamento arriva dal tribunale di Taranto ed è dello scorso marzo. Numerose le novità che i cittadini devono sapere. Innanzitutto le spese derivanti dal contratto di assicurazione non rilevano al fine del calcolo dell’eventuale usurarietà del contratto di mutuo in quanto si traducono in una protezione del patrimonio del debitore che, in caso di verificazione dell’evento previsto nel contratto di assicurazione, non sarà assoggettato ad esecuzione forzata come disposto dall’articolo 2740 c.c.. Inoltre, l’interesse moratorio non può essere computato ai fini del calcolo del tasso usurario ex lege 108/1996, onde deve essere esclusa ogni ipotesi di nullità contrattuale ex articolo 1418 cc, potendo solo l’interesse moratorio essere oggetto di riduzione ai sensi dell’articolo 1384 cc quale penale pattuita per il solo ritardo nell’adempimento della obbligazione pecuniaria. Infine, l’articolo 644 del codice penale, ancorando la previsione incriminatrice al momento di costituzione del vincolo contrattuale (usura originaria), non può essere applicato alla cosiddetta usura sopravvenuta”. Così, in una nota, il presidente di Assotutela, tributarista e già presidente Ante (Associazione nazionale tecnici ed econometrici), Michel Emi Maritato.

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